ICI 2010
Con Delibera di Consiglio Comunale n.07 del 25/03/2010 sono state confermate le tariffe indicate per l'anno 2010 nella misura di 5,5 per mille
ICI 2009
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/11/2008 sono state confermate le tariffe indicate per l'anno 2009 nella misura di 5,5 per mille
ICI 2007
Le tariffe sono state adottate con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 09/11/2006.
L'applicazione è stata disposta come segue:
- 5,5 per mille
- detrazione per abitazione principale € 103,29
ICI 2008
Le tariffe sono state adottate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/11/2007.
L'applicazione è disposta come segue:
- 5,5 per mille
- detrazione per abitazione principale € 103,29
BREVE EXCURSUS SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L' ICI è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati, sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.
E' stata istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.
l'imposta non è progressiva come altre imposte ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con apposita delibera comunale.
Il presupposto dell' imposta è il mero possesso, a prescindere dall'uso cui sono destinati, di :
- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli
SOGGETTI PASSIVI: proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di abitazione, usufrutto, uso,enfiteusi, superficie.
SOGGETTO ATTIVO: Comune di ubicazione dell'immobile.
BASE IMPONIBILE: è il valore degli immobili.
PERIODO DELL'IMPOSTA: stabilito dall'anno solare, dura quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del contributo.
ALIQUOTE E DETRAZIONI: vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con apposita delibera. Non esiste un'aliquota nazionale poichè il d.lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo (4 per mille ) ed un massimo (7 per mille).
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: effettuato in 2 soluzioni (acconto e saldo).
CAMPO D'AZIONE DEL COMUNE: il Comune controlla le denunce, verifica i versamenti eseguiti e corregge gli errori materiali di calcolo. Il Comune emette l'avviso di liquidazione con: l'indicazione dei criteri adottati, l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi dovuti.
MODELLO MINISTERIALE
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GLOSSARIO
AREA FABBRICABILE: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alla possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
CATASTO: (dal greco κατάστιχον ["registro"], da κατά στίχον ["riga per riga"]) è un registro nel quale si elencano e descrivono i beni immobili, con l'indicazione del luogo e del confine, con il nome dei loro possessori e le relative rendite, sulle quali debbano calcolarsi tasse e imposte.
FABBRICATO: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costuzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
IMPRENDITORE AGRICOLO: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (v. voce seguente)
TERRENO AGRICOLO: terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell.art. 2135 del codice civile.
PERTINENZA: L'art.817 c.c. definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Sono due gli elementi che caratterizzano le pertinenze: l'elemento oggettivo inteso come la effettiva destinazione di una cosa al servizio o ornamento di un'altra cosa e l'elemento soggettivo inteso come la volontà del proprietario della cosa principale di effettuare la destinazione. Per fare un esempio un garage può essere destinato a pertinenza di un immobile.
POSSESSO: è l'insieme dei diritti reali su cosa propria o altrui che determina il sorgere dell'obbligazione tributaria.
RUDERE: avanzo di edificio, costruzione o monumenti antico.
USUFRUTTO: un diritto reale minore di godimento su cosa altrui regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, consistente nella facoltà di godimento di un bene uti dominus (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà principale ed al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario.