Thursday, December 04, 2008
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ICI
ICI 2007

Le tariffe sono state adottate con delibera di Giunta Comunale n.  46  del  09/11/2006.

L'applicazione è stata disposta come segue:

  • 5,5 per mille
  • detrazione per abitazione principale € 103,29
ICI 2008

Le tariffe sono state adottate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/11/2007.

L'applicazione è disposta come segue:

  • 5,5 per mille
  • detrazione per abitazione principale € 103,29
BREVE EXCURSUS SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L' ICI è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati, sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.

E' stata istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.

l'imposta non è progressiva come altre imposte ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con apposita delibera comunale.

Il presupposto dell' imposta è il mero possesso, a prescindere dall'uso cui sono destinati, di :

  • fabbricati
  • aree fabbricabili
  • terreni agricoli

SOGGETTI PASSIVI: proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di abitazione, usufrutto, uso,enfiteusi, superficie.

SOGGETTO ATTIVO: Comune di ubicazione dell'immobile.

BASE IMPONIBILE: è il valore degli immobili.

PERIODO DELL'IMPOSTA: stabilito dall'anno solare, dura quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del contributo.

ALIQUOTE E DETRAZIONI: vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con apposita delibera. Non esiste un'aliquota nazionale poichè il d.lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo (4 per mille ) ed un massimo (7 per mille).

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: effettuato in 2 soluzioni (acconto e saldo).

CAMPO D'AZIONE DEL COMUNE: il Comune controlla le denunce, verifica i versamenti eseguiti e corregge gli errori materiali di calcolo. Il Comune emette l'avviso di liquidazione con: l'indicazione dei criteri adottati, l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi dovuti.

MODELLO MINISTERIALE

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GLOSSARIO

 

AREA FABBRICABILE: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alla possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

CATASTO: (dal greco κατάστιχον ["registro"], da κατά στίχον ["riga per riga"]) è un registro nel quale si elencano e descrivono i beni immobili, con l'indicazione del luogo e del confine, con il nome dei loro possessori e le relative rendite, sulle quali debbano calcolarsi tasse e imposte.

FABBRICATO: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costuzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

IMPRENDITORE AGRICOLO: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (v. voce seguente)

TERRENO AGRICOLO: terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell.art. 2135 del codice civile.

PERTINENZA: L'art.817 c.c. definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Sono due gli elementi che caratterizzano le pertinenze: l'elemento oggettivo inteso come la effettiva destinazione di una cosa al servizio o ornamento di un'altra cosa e l'elemento soggettivo inteso come la volontà del proprietario della cosa principale di effettuare la destinazione. Per fare un esempio un garage può essere destinato a pertinenza di un immobile.

POSSESSO: è l'insieme dei diritti reali su cosa propria o altrui che determina il sorgere dell'obbligazione tributaria.

RUDERE: avanzo di edificio, costruzione o monumenti antico.

USUFRUTTO: un diritto reale minore di godimento su cosa altrui regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, consistente nella facoltà di godimento di un bene uti dominus (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà principale ed al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario.

 

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